TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 46.
(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica).

Art. 46.
(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica).

      1. La Commissione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è soppressa. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

      Identico.

      2. Alla Commissione sono attribuiti poteri di indagine, valutativi e propositivi nei confronti dell'ISTAT e degli altri enti del sistema statistico nazionale, nonché poteri di vigilanza sull'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione statistica fornita dalle amministrazioni competenti in materia di finanza pubblica.
      3. La Commissione è composta di cinque membri, scelti tra professori universitari anche di nazionalità non italiana e dirigenti della pubblica amministrazione, di elevata esperienza nel settore statistico, economico e finanziario. Il presidente e i membri della Commissione sono nominati con la stessa procedura di cui al comma 1. I componenti e il presidente della Commissione durano in carica sei anni e non sono rinnovabili e, se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

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      4. La dotazione organica del personale della Commissione è composta di venti unità. Entro tale contingente, la Commissione può utilizzare personale comandato o distaccato appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione in numero non superiore a sei unità.
      5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.